LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
ET Software s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via G. Cesare n. 61, presso lo studio dell’avv. Luciano Drisaldi, rapp.to e difeso dall’avv. GUGLIELMO Benedetto, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 274/2008/1 depositata il 25/6/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ZENO Immacolata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da ET Software s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Roma n. 201/12/2007 che aveva respinto il ricorso della società avverso la cartella di pagamento n. ***** per Iva e Irpef 2001. La CTR riteneva illegittima la cartella perchè priva della indicazione del responsabile del procedimento.
Il ricorso proposto si articola in cinque motivi. Resiste con controricorso la ET Software s.r.l. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe accolto l’appello sulla base di un motivo di ricorso proposto solo in sede di appello.
La censura è fondata. Dal ricorso di 1^ grado, come trascritto dalla ricorrente, si rileva che la società, in primo grado, contestò la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7, senza alcun espresso riferimento alla omessa indicazione del responsabile del procedimento. Tale deduzione, in sede di appello, costituisce domanda nuova, inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in quanto nel giudizio tributario, l’oggetto del dibattito processuale è delimitato da un lato dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall’Ufficio nell’atto impositivo impugnato, e dall’altro dagli specifici motivi d’impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo (v. Sez. 5, Sentenza n. 10779 del 11/05/2007). Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di censura.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011