Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25632 del 30/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., elett.te dom.to in Roma, alla Via Germanico 168, presso lo studio dell’avv. Luca Tantalo, rapp.to e difeso dall’avv. TUCCI Vito, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 67/2007/37 depositatali 6/11/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ZENO Immacolata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.G., in proprio e nella qualità di legale rapp.te della Dyomed Trading s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal M. contro la sentenza della CTP di Milano n. 183/43/2004 che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. ***** per Iva Irpeg e Irap dell’anno 1999. Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. TI relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo (con cui deduce violazione di legge o falsa applicazione di norme di diritto attinenti alle modalità di notifica degli atti tributari) alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60: art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente censura la decisione nella parte in cui afferma che l’avviso destinato alla società sul quale il M. viene erroneamente indicato quale legale rappresentante è stato notificato correttamente. L’Ufficiale giudiziario, stante l’impossibilità di notifica dell’atto presso la sede sociale, avrebbe dovuto notificare l’atto ex art. 145 c.p.c., presso il domicilio fiscale del legale rapp.te pro tempore.

Con secondo motivo (con cui deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto attinenti al diritto di difesa e alla legittimazione processuale delle persone giuridiche) il ricorrente lamenta che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto validamente effettuata la notifica, benchè indirizzata a soggetto che non era più legale rappresentante.

Le censure sono inammissibili in quanto i quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nella circostanza che l’eventuale nullità dell’avviso di accertamento deve ritenersi sanata, con effetto “ex tunc”, dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del M., in proprio e nella qualità di legale rapp.te pro tempore, avverso tale avviso, come risulta dalla sentenza della CTR – pag. 2- (Sentenza n. 12007 del 31/05/2011; Sentenza n. 19854 del 05/10/2004; Sentenza n. 17762 del 12/12/2002).

Con terzo motivo (con cui deduce violazione di legge o falsa applicazione di norme di diritto attinenti all’unitarietà dell’accertamento tributario a carico di soggetti diversi dalle persone fisiche, la regolarità del contraddittorio processuale e il litisconsorzio necessario: art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza e/o del procedimento: art. 360 c.p.c., n. 4) il ricorrente assume che la CTR non avrebbe rilevato l’esistenza di un litisconsorzio necessario con i soci B. e A.A..

La censura è palesemente infondata non ricorrendo nel caso in esame ipotesi di litisconsorzio necessario; la massima riportata dal ricorrente a sostegno del proprio assunto (SS.UU. 14215/2008) riguarda il rapporto tra soci e società in nome collettivo, mentre la Dyomed Trading è una società a responsabilità limitata.

Con quarto motivo (con cui deduce omessa o contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia) il ricorrente assume che la CTR avrebbe ritenuto che l’errata indicazione del M. quale legale rappresentante comportasse una irregolarità formale e non sostanziale, senza spiegarne i motivi della distinzione. La CTR con motivazione insufficiente e contraddittoria avrebbe inoltre reputato regolarmente svolto il diritto di difesa da parte della persona giuridica anche se posto in essere da soggetto non avente la legale rappresentanza della stessa.

La censura è inammissibile in quanto non concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, bensì l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (Sez. U., Sentenza n. 28054 dei 25/11/2008).

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 6.500,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 6.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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