LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Auriemma Tommaso & C. s.a.s., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via Sora n. 47, presso lo studio dell’avv. ROSSI Sergio, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 780/2007/39 depositata il 21/1/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ZENO Immacolata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Auriemma Tommaso & C. s.a.s. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Latina n. 63/8/2005 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per Irpef e Ilor per l’anno 1996. La CTR rigettava l’appello in considerazione dei comprovati acquisti in nero, del reddito irrisorio dichiarato – con un ricarico del 10%, contro un ricarico del settore che va dal 50 al 100% – e della inaffidabilità delle scritture.
Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo quanto recentemente affermato dalle Sezioni U.U., con Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Consegue da quanto sopra la dichiarazione di nullità del giudizio, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTP di Latina.
La natura della controversia e le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTP di Latina. Compensa tutto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011