Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25768 del 02/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15433/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato SPADA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato POLLASTRO Davide con studio in MILANO VIA MARCONA 78, (avviso postale), giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 09/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 36/15/06, depositata il 9 maggio 2006, con la quale, accolto l’appello del contribuente contro quella di primo grado, veniva riconosciuta la pretesa di T.D. circa il rimborso dell’Irap pagata per gli anni 1998-00, quale agente di commercio, in particolare il giudice di appello affermava che nel caso in specie non era dato riscontrare un’attività autonoma svolta con organizzazione. 11 contribuente resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col suindicato motivo la ricorrente deduce violazione di varie norme di legge, in quanto la CTR non considerava che alcun rimborso era dovuto, atteso che il contribuente svolgeva un’attività autonoma con organizzazione.

Il motivo è fondato, dal momento che in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Va premesso che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda li rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 12108 del 26/05/2009, Sent. n. 3673 del 2007). Ciò premesso, tuttavia la CTR affermava che non era dato riscontrare gli elementi di un’autonoma organizzazione nel caso in esame, costituita dalla presenza di altri soggetti “…che producano per il titolare”, e ciò a prescindere dalla disponibilità di locali, computer e segretaria.

L’assunto non è esatto giacchè è proprio la presenza di questi elementi che denota l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che eccede il minimo perchè invece scattino i presupposti per l’imposizione in argomento.

3. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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