Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25771 del 02/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27789/2007 proposto da:

ITALTRIEST SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato CAROLEO Francesco, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

ESATRI SPA ora EQUITALIA ESATRI S.P.A. in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER Paolo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VERNA MARIA ROSA, giusta delega a margine;

COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato IZZO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SURANO MARIA RITA, FRASCHINI ANTONELLA, MERONI RUGGERO, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 85/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 20/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Italtriest Spa propone ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 85/36/06, depositata il 20 settembre 2006, con la quale, rigettato l’appello della contribuente contro quella della provinciale, non veniva riconosciuta la sua pretesa di annullamento della cartella di pagamento relativa alla tassa di pubblicità per gli anni 1999 e 2000. In particolare, il giudice di appello affermava che legittimamente gli enti avevano operato col pretendere il tributo in questione, dal momento che gli avvisi di accertamento, regolarmente notificati o comunque già conosciuti dalla contribuente, avente allora una diversa ragione sociale, e cioè Wall System srl, erano ormai divenuti definitivi, mentre l’atto esecutivo non denotava alcun vizio che ne infirmasse la validità, dichiarando perciò assorbita ogni conseguente censura. Il Comune di Milano e la soc. Esatri – Esazione Tributi Spa resistono con separati controricorsi, mentre la contribuente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR non delibava tutte le questioni relative alla omessa notifica degli accertamenti e alla irregolarità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento e carenza di sottoscrizione.

Il motivo è inammissibile, in quanto risulta formulato in modo generico, posto che non è stato riportato il punto del relativo atto di gravame, in cui la doglianza sarebbe stata prospettata al giudice di appello, nonchè la specificità della medesima.

3. Il secondo, e così pure quelli che vanno dal terzo all’ottavo, e dal decimo all’undicesimo, sono privi del quesito di diritto e della precisa indicazione del fatto controverso, risultando perciò anch’essi inammissibili, posto che è stata impugnata una sentenza di appello pubblicata dopo l’1.3.2006 D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 6.

4. Il nono è assorbito dal primo.

5. Ne discende che il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di autosufficienza e carenza dei quesiti.

6. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore dei controricorrenti, e che liquida per ciascuno in complessivi Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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