Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25780 del 02/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GEMME s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 102, presso lo studio dell’avv. FRANSONI Guglielmo che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Pasquale Russo;

– controricorrente –

e BANCA DEL MONTE DI LUCCA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ardea n. l/B presso lo studio dell’avv. Francesco Batocchi, rappresentata e difesa, dall’avv. Marco Miccinesi e dall’avv. Francesco Pistoiesi;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. 6, n. 142 dell’8 giugno2006.

Letta la relazione scritta del Consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3;

udito, per la ricorrente, l’avv. Paolo Puri;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso in adesione alla relazione.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che, con atto notarile dell’8.3.2001, la Banca del Monte di Lucca concesse alla società contribuente finanziamento di L. 1.300.000.000, mediante apertura di credito in conto corrente per la durata di due anni a decorrere dalla stipula;

– che, a garanzia dell’esatto adempimento di ogni pattuizione contrattuale, la società contribuente consentì, a favore della Banca, iscrizione d’ipoteca per L. 2.6000.000.000 su terreni di sua proprietà, richiedendo, per la registrazione e l’iscrizione ipotecaria l’agevolazione fiscale di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15;

che, in esito a verifica ispettiva, le agevolazioni fiscali vennero revocate, con emissione di corrispondenti avvisi di liquidazione, avendo l’Agenzia rilevato che il contratto di finanziamento prevedeva clausola di recesso ad nutum in favore della banca, incompatibile con l’agevolazione;

rilevato:

che, avverso i predetti avvisi la società contribuente e la Banca proposero distinti ricorsi, che, riuniti, furono respinti dall’adita commissione provinciale, con decisione, che, in esito agli appelli delle interessate e previa relativa riunione, fu riformata dalla commissione regionale;

che la motivazione dei giudici di appello si esaurisce nelle seguenti battute: “La Commissione preso atto di quanto sostenuto dalle parti in udienza, esaminati gli atti, ritiene che il conto corrente è effettivamente il mezzo per l’apertura del credito garantito da ipoteca su beni immobili e quindi ai fini del recesso valgono le clausole del contratto e del capitolato che stabiliscono che il recesso stesso può avvenire per giusta causa e quindi non ad nutum come invece può avvenire per il conto corrente bancario”;

rilevato:

– che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione impugnata, sul piano del vizio di motivazione e su quello della violazione di legge, per non aver essa considerato che la presenza di una clausola di recesso ad nutum o per giusta causa del tutto genericamente indicata escludeva la ricorrenza dei requisiti per il godimento dell’agevolazione;

che la società contribuente ha resistito con controricorso e che la Banca ha, altresì, proposto ricorso incidentale condizionato;

osservato:

che il primo motivo del ricorso dell’Agenzia appare fondato, posto, che – attese anche la motivazione della decisione di primo grado e le complesse deduzioni svolte dalle parti in merito al complesso contenuto negoziale, risultanti dalla stessa narrativa della sentenza impugnata – la stringata motivazione sopra testualmente riportata non consente di cogliere la ratio decidendi dei giudici di appello e di identificarne la fonte;

che il ricorso incidentale proposto dal contribuente – parte pienamente vittoriosa nel giudizio di appello – va dichiarato inammissibile, giacchè, secondo il consolidato orientamento di questa corte il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale, con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito perchè non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (v. Cass. 19366/07, 17.201/04, 12.680/03, 3341/01, 3908/00);

ritenuto:

– che pertanto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e accolto quello principale;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al ricorso accolto, con rinvio della controversia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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