Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2579 del 03/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STUDIO 92 s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n. 4, presso l’avv. Ferrara Federico M., che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 75/27/07, depositata il 29 ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 75/27/07, depositata il 29 ottobre 2007, con la quale, in controversia concernente avviso di liquidazione di imposta di registro emesso nei confronti della Studio 92 s.r.l, è stato rigettato l’appello dell’Ufficio: il giudice a quo, senza alcuna descrizione della fattispecie, ha ritenuto che “l’atto di appello non abbia attentamente considerato le motivazioni della sentenza di 1^ grado, nulla opponendo a quanto asserito e deciso dai Primi Giudici, che hanno ben precisato che la sentenza favorevole alla ricorrente, e sulla quale si è formato il giudicato, è successiva e non precedente a quella definitiva pronunziata nei riguardi della venditrice”. La contribuente resiste con controricorso.

2. Appare manifestamente fondato il primo, assorbente, motivo di ricorso, con cui si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., poichè dalla riportata “motivazione” non è dato comprendere in modo sufficiente la esatta ratio decidendi in relazione alla fattispecie concreta.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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