LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
M.S.D., elett.te dom.to in Roma alla Via Salaria 314, presso lo studio dell’avv. Carlo Arnulfo, rapp.to e difeso dall’avv. DURANTE Eugenio, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 185/2008/1 depositata il 29/9/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. LETTIERI Nicola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da M.S.D. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Catanzaro n. 26/3/2007 aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata negli anni 1998. La CTR, sulla documentazione prodotta, escludeva l’esistenza di un’autonoma organizzazione o l’uso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’attività professionale svolta dal M. – medico – comporterebbe per ciò solo l’assoggettabilità ad Irap dei relativi guadagni.
La censura è infondata. In tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Sent. 3678 del 16/02/2007). Esente da censure è la decisione impugnata che, nel valutare la posizione del contribuente, si è attenuta a tali principi.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del M., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011