LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Granata sdf di Pignataro e C. in persona de legale rapp.te pro tempore, P.G., C.B., C.M., S.M., F.M., V.I., elett.te dom.to in Roma, alla via Po n.9, presso lo studio dell’avv. NAPOLITANO Francesco, dal quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 153/2008/06 depositata il 30/6/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CENICCOLA Raffaele.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Granata sdf di Pignataro e C. in persona del legale rapp.te pro tempore, P.G., C. B., C.M., S.M., F.M., V.I. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla società e dai contribuenti contro la sentenza della CTP di Cosenza n. 166/13/2006 che aveva respinto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di rettifica n. ***** per Iva relativa all’anno 1990.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo i ricorrenti assumono la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La mancata comunicazione alle parti del rinvio della trattazione dell’appello (dal 27/3/2008 al 29/5/2008) avrebbe determinato la nullità della sentenza.
La censura è fondata. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, dispone che la segreteria dia comunicazione alle parti costituite quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio. La mancata comunicazione de rinvio all’udienza del 29/5/2008 comporta la nullità degli atti successivi e della sentenza impugnata.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Calabria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Calabria.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011