Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25915 del 02/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.L., C.A. e C.D., elett.te dom.ti in Roma, alla via XXIV Maggio 43 presso lo studio dell’avv. Grande Corrado, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Salvatore Marotta giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 21/2008/36 depositata il 10/7/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CENICCOLA Raffaele.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da B.L., C.A. e C.D. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dai contribuenti contro la sentenza della CTP di Torino n. 116/15/2007 che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. ***** IVA E IRPEF 2001. La CTR, premesso che “a pagina 14 dell’appello si legge che i difensori chiedono che la commissione adita dichiari nulla la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Torino”, non ravvisava “alcun motivo per accogliere la domanda (petitum) esplicitamente esposta dagli appellanti”, riconoscendo sussistenti nella sentenza della CTP il contenuto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. La CTR affermava inoltre “gli appellanti non hanno speso una sola parola per illustrare il fondamento della loro domanda: il petitum chiaramente indicato quale oggetto da perseguire dall’impugnazione è stato del tutto trascurato”. La CTR riteneva altresì inammissibile, perchè nuova, la domanda di “annullamento” formulata dagli appellanti con la memoria del 30/4/2008.

il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. I ricorrenti hanno depositato memoria; il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo (con cui deducono: “omessa motivazione circa fatti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e cioè sulla sussistenza dei motivi di appello espressamente formulati) i ricorrenti assumono che la CTR non avrebbe esaminato le specifiche doglianze proposte in ordine all’assunta simulazione nonchè al recupero dell’IVA. La CTR, nell’affermare che “gli appellanti non hanno speso una sola parola per illustrare il fondamento della loro domanda” sarebbe viziata da difetto di motivazione.

La censura è infondata. La CTR ha rigettato l’appello sul rilievo della non ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di “nullità” della sentenza impugnata; e, con riferimento a tale petitum, ha escluso la esistenza di argomentazioni a fondamento della domanda; nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, non è quindi ravvisabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento. Quanto dedotto al riguardo dai ricorrenti con la propria memoria (la CTR avrebbe estremamente valorizzato il sostantivo “nullità” contenuto nell’atto di appello … la richiesta formalizzata in sede di appello non potrebbe costituire l’esclusivo criterio interpretativo per apprezzare la ratio sottesa ali ‘impugnazione) non costituisce oggetto della censura così come formulata con il ricorso per cassazione, censura relativa al vizio di motivazione della decisione e non ad una violazione delle norme e dei principi generali che disciplinano T individuazione della domanda.

Con secondo motivo (con cui deducono: “insufficiente e conlraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè sulla novità della domanda di annullamento e sua inammissibilità) i ricorrenti assumono la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;

la CTR “con argomentazioni non del tutto chiare”, avrebbe affermato che gli appellanti, con la memoria del 30/4/2008, avrebbero mutato il petitum.

Anche tale censura è infondata avendo la CTR affermato che “l’annullamento dell’impugnata decisione” chiesto con la memoria, non costituisse, come prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 “illustrazione” delle conclusioni assunte con l’atto di appello, rendendo così palese il criterio logico a fondamento della decisione.

A tale riguardo quanto dedotto dai ricorrenti con la memoria ex art. 378 c.p.c. “la censura mossa presuppone un corretto inquadramento del petitum sostanziale dell’appello e non una anelastica e formalistica interpretazione – esula dal vizio di motivazione assunto posto a base del ricorso per cassazione; va in proposito rilevato anche che il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche.

Con terzo motivo (con deducono: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in guanto la sentenza completa degli elementi costitutivi di cui all’art. 36 può essere impugnata ex art. 53”) i ricorrenti assumono che la CTR avrebbe violato tali norme nell’avere “scambiato il contenuto formale della sentenza – cioè gli elementi che essa deve necessariamente contenere per venire a giuridica esistenza – con il contenuto sostanziale che invece consiste nelle motivazioni che, pur sussistendo possono essere non conformi a diritto”.

La censura è infondata in quanto la CTR non ha escluso la impugnabilità della sentenza della CTP in considerazione della presenza formale degli elementi di cui all’art. 36 D.Lgs. cit. (come affermato dai ricorrenti anche nel quesito di diritto dica codesta Corte se abbia il giudice a quo correttamente applicato il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 53 avendo ritenuto che la presenza formale degli elementi costitutivi della sentenza previsti dall’art. 36 sia di ostacolo all’impugnazione della medesima sentenza ai sensi dell’art. 53 cit.) bensì, con un accertamento di merito, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di nullità della sentenza della CTP. Con quarto motivo (con cui deducono: ” violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto l’atto di appello e la memoria integrativa contenevano i motivi specifici di impugnazione”) i ricorrenti assumono che la CTR, nell’affermare che gli appellanti non avrebbero speso una parola per illustrare il fondamento della loro domanda, avrebbero erroneamente interpretato l’art. 53. Formulano il quesito di diritto: “dica Codesta Suprema Corte se abbia il giudice a quo correttamente applicato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 avendo ritenuto che l’appello contenente i motivi esplicitati al punto 1) del presente ricorso per cassazione e concluso con la testuale richiesta: “che codesta Onorevole Commissione tributaria regionale del Piemonte dichiari nulla la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino “possa ritenersi privo della causa petendi nonchè del petitum” ) La censura così come formulata nel ricorso, e precisata nel quesito di diritto, è infondata non avendo la CTR escluso che l’appello fosse privo di petitum o di causa petendi, bensì ritenuto che la richiesta di nullità della sentenza della CTP non fosse supportata da adeguata motivazione.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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