Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26035 del 05/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21525-2010 proposto da:

M.V. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRECASTAGNI 80;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 469/14/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 30.6.2010, depositata l’8/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO.

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“Il sig. M.V. ha depositato presso la Cancelleria di questa Corte un atto qualificato come Ricorso Sentenza sezione 14^ n. 469/14.10 della Commissione Tributaria Regionale di Roma.

L’atto non è proposto contro alcuno, non è stato notificato ad alcuno ed è stato sottoscritto dallo stesso M.V..

E’ evidente che si tratta di atto non inquadrabile nella categoria dei ricorso per cassazione, posto che non è diretto contro nessun intimato e non è stato notificato ad alcuno.

Ne deriva che non può nemmeno ipotizzarsi la configurazione di un rapporto processuale e che, quindi, il ricorso è, come tale, inesistente.

Peraltro, l’impugnazione è stata sottoscritta dall’interessato e non da un avvocato iscritto all’apposito albo, con la ulteriore conseguenza che l’atto in questione, ove mai fosse qualificabile come ricorso, sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’art. 365 c.p.c.;

Considerato.

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che non sono state depositate memorie, nè vi è stata partecipazione alla Camera di Consiglio;

– che anche la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che non vi sono spese da liquidare;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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