Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26039 del 05/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1778-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO PENNELLI CINGHIALE *****, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato AGOSTA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILOCCHI CLAUDIO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/63/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 17/11/2009, depositata il 25/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Rilevato:

– che, come già evidenziato nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente ha rinunciato a ricorso, ma che la rinuncia non risulta accettata;

– che comunque la rinuncia evidenzia la carenza di interesse a proseguire il giudizio:

– che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, tanto più che la stessa parte ricorrente riconosce di aver proposto l’impugnazione tardivamente, circostanza che costituisce di per se motivo di inammissibilità assorbente anche rispetto al problema della permanenza dell’interesse;

– che la parte ricorrente va condannata alle spese de giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a favore della Associazione sportiva resistente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna a parie ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2000, di cui Euro millenovecento per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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