Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26054 del 05/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. M.L.G., elett.te dom.to in Roma, alla via di Pietralata, presso lo studio dell’avv. Ricci Michele, rapp.to e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 291/2009/25 depositata il 6/10/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. DESTRO Carlo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Avv. M.L.G. contro l’Agenzia del Territorio è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Foggia n. 107/10/2004 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la notifica di classamento n. 312300/2001 con la quale l’Agenzia del Territorio aveva attribuito all’immobile ubicato nel Comune di San Severo, alla piazza della Repubblica, una rendita catastale di Euro 11.284,58. Il ricorso proposto si articola in quattro motivi.

Resiste con controricorso il contribuente l’Agenzia del Territorio.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’8/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo di ricorso il M. lamenta che la sia la CTP che la CTR “hanno ben rilevato la tardività della costituzione dell’Agenzia del Territorio in primo grado ma hanno errato nel non aver tratto le dovute conseguenze di legge”. Con secondo motivo il M. lamenta che la CTR “non si è avvalsa delle facoltà previste dall’art. 7 sul contenzioso e comunque non ha concesso gli inderogabili diritti di difesa al contribuente”. Con terzo motivo il ricorrente assume la illogicità della motivazione “se il contribuente non ha avuto conoscenza della costituzione e delle note illustrative dell’Agenzia Finanziaria come poteva contro dedurre alla stessa?”. Con quarto motivo il ricorrente lamenta che l’Agenzia del Territorio s’è limitata nei propri atti a scrivere che la rendita catastale dell’immobile è pari a Euro 11.284,58 senza alcuna indicazione dei fatto e giuridico di tale diversa rendita…è illogico considerare una valida motivazione l’apposizione di un timbro….

Le censure di violazione di legge sono inammissibili in quanto prive di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione in quanto priva di una precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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