LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29011-2010 proposto da:
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO ***** in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio degli avvocati RUSSO CORVACE GIUSEPPE, ZOPPINI GIANCARLO, PIZZONIA GIUSEPPE, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso per revocazione;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2825/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del 16.11.09, depositata il 09/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe Russo Corvace che ha chiesto l’estinzione per rinuncia.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
La Corte:
OSSERVA Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“La Corte di Cassazione con sentenza n. 2825/10 nel giudizio tra l’Agenzia delle Entrate e la Cassa di Risparmio di Pesaro ha accolto 11 ricorso principale e dichiarato inammissibile quello, qualificato incidentale, della Cassa sulle sanzioni, per violazione del principio di autosufficienza, per non avere riprodotto testualmente quelle parti degli atti processuali di merito di primo e di secondo grado, con le quali erano state proposte le due censure, concludendo per ritenere la novità delle censure.
Ha proposto ricorso per revocazione affidato a due motivi la Cassa, sì è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate, censure.
Con il primo motivo la Cassa deduce come errore revocatorio l’avere interpretato le doglianze relative alle sanzioni come ricorso incidentale, mentre essere erano state riproposte in coda all’unico motivo di ricorso incidentale, per tenere ferma l’eccezione nell’eventuale ulteriore corso del giudizio.
Il motivo è palesemente inammissibile come ricorso per revocazione, in quanto quello che si deduce non è un errore di percezione, ma di interpretazione dell’atto processuale, cfr. tra le tante Cass. 24512/09 e 28136/08.
Con il secondo motivo si deduce come errore revocatorio il non avere rilevato che nel controricorso erano riportate testualmente le due censure già proposte in primo e secondo grado.
Il motivo è infondato in quanto proprio nel testo del controricorso riprodotto nel ricorso per revocazione si legge: e qualora la Corte Suprema intendesse decidere la causa nel merito si rappresenta quanto segue, come già fatto nei precedenti gradi del giudizio: 4.
illegittimità dell’atto… E’ evidente che il richiamo a quanto fatto nei precedenti gradi di giudizio non equivale alla trascrizione delle due censure che erano contenute nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello, la cui omissione ha fondato il giudizio di inammissibilità”;
– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; rilevato che, con atto sottoscritto dal legale rappresentante della Cassa di Risparmio di Pesaro e dal suo difensore, l’istituto di credito ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo che venga pronunciata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali, e che l’istanza è stata notificata alla controparte; ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con compensazione delle spese tra le parti.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara l’estinzione del giudizio, dichiarando compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011