Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26164 del 06/12/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Marian Shoes S.n.c. di Bianchi Armando e Croci Mario, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza della Libertà 20, presso l’avv. Caroleo Francesco che, unitamente all’avv. Bruno Dell’Acqua la rappresenta e difende, giusta delega in calce ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 07, n. 102/07/06, del 13 luglio 2006, depositata il 14 luglio 2006, non notificata.

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2011 dai Relatore Cons. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso che concerne una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro per la cessione d azienda effettuata dalla società – poggia su un unico motivo con il quale si denuncia:

violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 138, 139, 148 e 160 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 7 lamentando di non avere ricevuto la notifica dell’atto di appello.

Ritenuto che il ricorso è infondato. Non è messa in discussione la circostanza che la notifica dell’atto di appello sia stata eseguita nel domicilio eletto, in quanto la società contribuente si lamenta esclusivamente del fatto che dall’avviso di ricevimento non sia identificabile la persona alla quale l’atto sa stato consegnato dall’ufficiale postale notificante. Ma proprio perchè la notifica è pacificamente avvenuta nel domicilio eletto presso il difensore, la società aveva l’onere di provare che l’atto era stato consegnato a persona priva di qualsiasi rapporto con il destinatario, prova che nel caso non è stata offerta.

Ritenuto che, pertanto, deve essere rigettato il ricorso e che non occorre provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472