Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26286 del 06/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BERNABEI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16637-2010 proposto da:

M.A.L., nella qualità di procuratore di B.

L.R. ***** elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24885/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 6/10/09, depositata il 26/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

RILEVATO IN FATTO

che B.L.R. ha chiesto che il dispositivo della sentenza n. 24885 del 26 novembre 2009 sia corretta nella parte in cui indica esso ricorrente con il nome di ” L.R.B.” invece che con quello di ” B.L.R.”, come correttamente indicato nell’epigrafe;

che è stata depositata e notificata relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

che il p.g. ha dichiarato di condividere la relazione.

RITENUTO IN DIRITTO

che l’errore contenuto nel dispositivo della sentenza n. 24885/2009 è meramente materiale e che pertanto può essere corretto con il procedimento ex art. 391 bis c.p.c.;

che non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese (cass. n. 10203/2009; 9438/2002).

P.Q.M.

la Corte dispone procedersi alla correzione dell’errore materiale della sentenza 26 novembre 2009 n. 24485 nel senso che nel dispositivo il nome del ricorrente deve essere indicato come ” B. L.R.” e non come ” L.R.B.”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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