LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23329-2009 proposto da:
M.F. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 48, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FRANCESCO M., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato AIELLO ERMETE, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 56/29/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 6.6.08, depositata il 25/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI. E’
presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA.
La Corte:
OSSERVA
– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con sentenza n. 56/29/08, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 4 avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da M.F. avverso l’avviso di accertamento in rettifica del suo reddito di partecipazione, per l’anno 2001, alla società Madin di Masiello Vito & C. s.a.s.. Il giudice di appello si limitava a fare riferimento ad altra decisione concernente l’accertamento di un maggior reddito in capo alla predetta società, e con la quale era stato respinto il ricorso proposto da quest’ultima, ritenendo di adottare – per tale ragione soltanto un’identica decisione nei confronti della socia.
Avverso la sentenza n. 56/29/08 ha proposto ricorso per cassazione M.F. articolando due motivi, con i quali deduce la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione e per violazione del disposto degli artt. 102 e 295 c.p.c., attesa l’evidente pregiudizialità del giudizio relativo all’accertamento del reddito dellà società rispetto all’altro giudizio instaurato dai soci, e la necessità di integrare in entrambi i procedimenti il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati.
L’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
I due motivi di ricorso – da trattare congiuntamente, attesa la loro evidente connessione – appaiono manifestamente fondati.
Va osservato, infatti, che entrambi i giudizi – concernenti rispettivamente l’accertamento unitario del reddito della società di persone de qua ed il reddito di partecipazione dei singoli soci – avrebbero richiesto l’integrazione del contraddittorio tra tutti i soggetti interessati, quali litisconsorti necessari, secondo il costante insegnamento di questa Corte (v., tra le tante, Cass. S.U. 14814/08, Cass. 11459/09). Sicchè la CTR non avrebbe dovuto decidere il giudizio nel merito, motivando per relationem, con rinvio alla sentenza emessa in altro processo svoltosi a contraddittorio non integro.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;
– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale procederà a nuovo esame della controversia, nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati.
Concorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTP di Milano; che provvederà all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati;
compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011