Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26441 del 07/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Consulting Engineering International Group s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via Ferrari n. 4, presso lo studio dell’avv. PRIORESCHI Maurilio, dal quale è

rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 445/2007/1 depositata il 23/1/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. APICE Umberto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Consulting Engineering International Group s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Roma n. 137/53/2007 in quanto non depositato presso la CTP. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo (con cui deduce: “illegittimità della sentenza n. 445/1/07, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e dell’art. 184 bis c.p.c. e art. 350 c.p.c., comma 2) la ricorrente assume che la CTR avrebbe indebitamente privato essa ricorrente della possibilità di essere rimessa in termini per l’effettuazione de deposito.

La censura è inammissibile in quanto formulata con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, anzichè con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4; il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., è inoltre privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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