Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26474 del 09/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.T., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DEGLI ESTERI MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona dei rispettivi Ministri, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO che, come risulta da certificazione della cancelleria e come rilevato nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il ricorso, notificato il 14 gennaio 2010 non è stato depositato a tutto il 1 giugno 2010;

che il ricorso è dunque improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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