LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
QUESTURA di FERRARA, PREFETTURA di FERRARA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1902/2010 del GIUDICE DI PACE di FERRARA, depositata il 22/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Che, come riferito anche nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il ricorso non è stato notificato ad alcuno (e, per di più, è proposto dalla parte personalmente senza ministero di avvocato);
che esso è dunque inammissibile;
che, in mancanza di una parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011