Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26476 del 09/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

QUESTURA di FERRARA, PREFETTURA di FERRARA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1902/2010 del GIUDICE DI PACE di FERRARA, depositata il 22/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Che, come riferito anche nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il ricorso non è stato notificato ad alcuno (e, per di più, è proposto dalla parte personalmente senza ministero di avvocato);

che esso è dunque inammissibile;

che, in mancanza di una parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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