Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2657 del 03/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.C., elettivamente domiciliata in Roma, v.le delle Milizie n. 38, presso lo studio dell’avv. Angelozzi Giovanni, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, Nicola Valente e Giuseppina Giannico per procura rilasciata in calce al controricorso;

– controricorrente –

Nonche’

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4266/2008 della Corte d’appello di Roma, depositata in data 28/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.10.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Angelozzi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FEDELI Massimo.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO V.C. si rivolse al giudice del lavoro di Roma per ottenere il ripristino della pensione di inabilita’ o dell’assegno di invalidita’ civile L. n. 118 del 191, ex artt. 12 e 13 con decorrenza dal 3.4.98, data di revoca per revisione.

Concessa l’assegno di invalidita’ a decorrere dall’1.9.04, con compensazione delle spese, proposto appello dalla V., la Corte d’appello di Roma con sentenza pubblicata il 28.5.09 accoglieva l’impugnazione. Rinnovato l’accertamento tecnico, la Corte di merito accertava che alla data della revoca la richiedente aveva una capacita’ lavorativa ridotta del 76%, superiore alla percentuale di legge, e pertanto dichiarava il suo diritto all’assegno di invalidita’ della L. n. 118, ex art. 13 condannando l’INPS al pagamento delle spese del grado.

Proponeva ricorso per cassazione la V. deducendo:

a) carenza di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi il secondo giudice pronunziato sul terzo motivo di appello, con cui si contestava la compensazione integrale delle spese del primo grado;

b) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., rilevando come la indicata omissione – totalmente immotivata – si fosse risolta nella lesione del diritto della parte vittoriosa al rimborso degli oneri di difesa, atteso che all’accoglimento della domanda non aveva fatto seguito anche la pronunzia sulle spese.

L’INPS si difendeva con controricorso, mentre il Ministero dell’Economia e Finanze non svolgeva attivita’ difensiva.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che e’ stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Dall’esame degli atti del giudizio di merito – consentita in ragione della natura del vizio denunziato – emerge che il primo giudice (sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 17108/04) aveva compensato le spese del primo grado e che effettivamente tale compensazione e’ stata oggetto del terzo motivo di appello.

L’omessa pronunzia sul punto integra non solo il denunziato vizio di omesso esame, ma anche la violazione del principio fissato dall’art. 336 c.p.c., comma 1, per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), per cui la riforma anche parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d’appello, di provvedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalita’ del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all’intero processo ed all’esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso (v. per tutte Cass. 16.5.06 n. 11491).

Il ricorso e’, dunque, fondato e deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento. La causa deve essere rimessa al giudice indicato in dispositivo per l’esame del motivo di appello omesso, alla luce del principio di diritto sopra indicato.

Allo stesso giudice va rimessa la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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