Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26631 del 12/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.H. domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della Corte di Cassazione con l’avv. Fenoglio Andrea del Foro di Torino ricorrente;

– ricorrente –

contro

Questore di Pesaro Urbino;

avverso il decreto n. 3397 del 3.8.2010 del Giudice di Pace di Pesaro;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 1.12.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice.

RILEVA IN FATTO Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il Giudice di Pace di Pesaro, esaminando il decreto del Questore di P.U. 2.8.2010 che, in esecuzione di contestuale decreto di espulsione del Prefetto, aveva disposto l’accompagnamento alla frontiera del cittadino del ***** F.H., ha, nel contraddittorio dell’interessato, emesso ordinanza 3.8.2010 di convalida della misura accompagnatoria;

CHE per la cassazione di tale decisione il cittadino del ***** ha proposto ricorso pervenuto il 14.03.2011, al quale il Questore non ha opposto difese, lamentando carenza assoluta di motivazione e mancanza di alcun controllo dei presupposti della avvenuta espulsione;

CHE appare evidente la inammissibilità del ricorso, proposto personalmente dalla parte priva di jus postulandi e senza procedere alla notifica dell’atto alla parte intimata;

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio.

OSSERVA IN DIRITTO La relazione, ad avviso del Collegio, deve essere pienamente condivisa con la conseguente declaratoria di inammissibilità de ricorso proposto dalla parte personalmente e senza procedere ad alcuna notifica all’Amministrazione. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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