Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.26633 del 12/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24536-2010 proposto da:

G.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAGO DANNI LIVIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.F. *****, F.V. *****, S.M. (ved. F.) *****, F.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GOTTARDO SERGIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 901/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 13.4.2010, depositata il 28/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Benito Panariti che si riporta agli scritti;

udito per le controricorrenti l’Avvocato Massimo Filippo Marzi che aderisce alla relazione.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’integrazione del contraddittorio.

FATTO E DIRITTO

Il collegio,vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., con la quale è stata proposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.G., convenuto appellato nel giudizio di merito, cui il ricorso per cassazione di Luciano Geremia non è stato notificato;

letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente;

uditi i difensori delle parti costituite ed il P.G.;

ritenuta,in difformità dalla relazione suddetta e dalle conclusioni del P.G.,la scindibilità del giudizio,quanto alla posizione del suddetto convenutole cui confronti vi è stata acquiescenza alla reiezione della relativa originaria domanda,distinta da quella risarcitoria, ribadita nei confronti soltanto delle rimanenti;

ritenuto,quanto alla residua materia del contenderete le questioni dedotte non si prospettino di evidenza decisoria, tale da consentirne la definizione ex art. 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia il giudizio alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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