Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26834 del 14/12/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17357-2009 proposto da:

D.M.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato LAZZARA ANTONINO;

– ricorrente –

nonchè da:

HOTEL MANAGEMENT SPA ***** IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.

SIG. L.A., domiciliato ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuffrida Massimo e Barcellona Mario;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

LIUNI SPA *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 951/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 24/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale e l’assorbimento del ricorso principale.

RILEVATO

Che la notificazione a mezzo posta del ricorso incidentale proposto dall’Hotel Management s.p.a. non si è perfezionata nei confronti della società Liuni s.p.a., non essendo in atti l’avviso di ricevimento comprovante la consegna dell’atto; pertanto, deve essere ordinata l’integrazione, a cura dell’Hotel Management s.p.a., del contraddittorio nei confronti della società Liuni s.p.a..

P.Q.M.

dispone, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio, a cura dell’Hotel Management s.p.a. nei confronti della società Liuni s.p.a. nel termine di 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472