Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.26969 del 15/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14512-2010 proposto da:

AB GRAFICA SAS DI A. BOLOGNESI E C. ***** in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VEZIO CRISAFULLI 42 – scala C – int. 13, presso lo studio dell’avvocato MACONE PIERFRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLI IGINO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FAI LATINA COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3624/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA dell’8.5.09, depositata il 24/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Il Collegio:

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la precedente relazione del 14.2.2001 ex art. 380 bis c.p.c. aveva rilevato un vizio di notifica del ricorso, di talchè era stata disposta l’udienza odierna per l’eventuale rinnovazione della notifica del ricorso a norma degli art. 375 c.p.c., comma 1, n. 2 e art. 380 bis c.p.c..

Considerato che la notifica dello stesso ricorso era stata effettuata” a mani dell’avv. Milillo”, domiciliatario dell’intimata FAI Latina Costruzioni srl, di talchè l’atto in questione è pur sempre giunto nella sfera di conoscenza del destinatario; non si ritiene dunque necessario procedersi alla rinnovazione dell’atto introduttivo.

P.Q.M.

dispone precedersi ad ulteriore esame è preliminare del ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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