Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26978 del 15/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26718-2010 proposto da:

R.V. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BALI’ MASSIMO, AMORE ENRICO, giusta delega a margine dell’atto di citazione in appello;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ HENRIET GERMANO e C. DI HENRIET GERMANO E TRUC ROMILDA SNC ***** in persona del socio legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato MAGRONE GIANDOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTINET PIERGIORGIO, giusta procura speciale alle liti che viene allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1062/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del 26.6.09, depositata il 22/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere relatore, dott. Gaetano Antonio Bursese, ha depositato la relazione dell’art. 380 bis c.p.c. del seguente testuale tenore:

” R.V. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 1062/09 emessa dalla corte d’Appello di Torino, depos. in data 26.6.09 nella causa vertente tra lo stesso R. e la controricorrente e la Henriet Germano & C. snc;” 11 ricorrente però non ha depositato copia del provvedimento impugnato di talchè il giudizio dev’essere dichiarata improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;

” Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare la declaratoria d’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.”.

Il collegio tanto premesso, osserva: è certamente condivisibile la richiamata relazione che ha concluso per la declaratoria d’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia della sentenza impugnata; deve altresì rimarcarsi – come eccepito dal controricorrente – l’inammissibilità de ricorso stesso per essere privo della procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c., a nulla rilevando il mero richiamo alla delega al difensore rilasciata a margine dell’atto d’appello.

“Nel giudizio di cassazione – ha invero statuito questa S.C. – la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3 nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.” (Cass. n. 23816 de 24/11/2010).

il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 1200,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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