Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27616 del 20/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CISALFA NORD SPA *****, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato CANFORA MAURIZIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL *****, in persona dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell’avvocato SIMONE TABLO’, rappresentata e difesa dall’avvocato ZOLEZZI SERGIO giusta procura speciale alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/32/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 24/06/08, depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito l’Avvocato Del Nostro Patrizia, (delega avvocato Canfora Maurizio) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che nulla osserva.

IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“La s.p.a. Cisalfa Nord ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia che ha accolto un appello di Ica – Imposta comunale affini -, concessionaria del servizio affissioni e pubblicità del comune di *****, nei confronti della decisione della commissione tributaria provinciale di Varese avente a oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità (anno 2005).

Articola tre motivi di doglianza, ai quali l’intimata resiste con controricorso.

I motivi – che rispettivamente denunziano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 13 e vizio di motivazione – non appaiono ammissibili ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., essendo omessa sia la formulazione del quesito di diritto, sia la indicazione, in apposita sintesi conclusiva, della fatto controverso decisivo asseritamente oggetto della omissione, contraddittorietà e/o insufficienza motivazionale.”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, non incise dai rilievi svolti dalla ricorrente in memoria.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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