LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.M. e G.A. n.q. di soci della Wine Bar di Giardi Manuela e C. s.n.c., elett.te dom.ti in Roma, alla Via Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. COGLITORE Emanuele, dal quale sono rapp.te e difese, unitamente all’avv. Fabio Falcone, giusta procura in atti;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale.
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 128/2007/02 depositata il 14/12/2007.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa dalla Wine Bar di Ciardi Manuela e C. s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Pesaro n. 162/5/2005 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni n. ***** ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3. Il ricorso proposto si articola in tre motivi.
Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Le ricorrenti, con memoria del 31/10/2011, hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo l’Ufficio, in sede di autotutela rideterminato la sanzione. Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso da parte di M. ed G.A. determina la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta mancanza di interesse. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011