Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27791 del 20/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

SII Imprese Industriali s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 109/2008/10 depositata il 22/10/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo.

FATTO E DIRITTO

La controversia promossa da SII Imprese Industriali s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 317/47/2007 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di diniego di rimborso IVA relativa all’anno 1996. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso per aderendo alla relazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto non notificato alla SII Imprese Industriali s.p.a. per irreperibilità del destinatario; nè risulta che, all’esito, l’Agenzia delle Entrate abbia compiuto ulteriori adempimenti per provvedere alla rituale notifica dell’atto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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