LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.A. ***** quale DIFENSORE di M.
N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO N. 71;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 12782/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 22/04/2010, depositata il 25/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
rilevato che, avendo l’avv. M.A. proposto istanza di correzione della sentenza n. 12782/2010, è stata depositata e notificata relazione ex art. 380 bis c.p.c. del seguente tenore:
“Letta l’istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 12782/2010 presentata dall’avv. M.A., il quale lamenta l’omessa distrazione in suo favore delle spese del giudizio non ostante se ne fosse dichiarato antistatario;
ritenuto che le sezioni unite (sent. n. 16037/2010) hanno affermato che la procedura di correzione della sentenza è esperibile nell’ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di domanda di distrazione delle spese, omette la pronuncia;
ritenuto, pertanto, che 1’istanza appare manifestamente fondata;
propone che l’istanza sia trattata in camera di consiglio. Roma 24 settembre 2011”;
ritenuto che la relazione deve essere condivisa.
PQM
la Corte dispone procedersi alla correzione della sentenza n. 12782/2010 nel senso che nel dispositivo dopo le parole “oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge” debbono aggiungersi le parole “da distrarsi in favore dell’avv. M.A. che se ne dichiara antistatario”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011