Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27856 del 20/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.C., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Staderini Claudio, presso lo studio del quale in Roma, via della Giuliana n. 80, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, depositato in data 22 aprile 2010 (n. 140/10 Liq.);

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GOLIA Aurelio, il quale nulla ha osservato in ordine alla relazione.

RITENUTO IN FATTO

che nell’ambito di un procedimento volto alla liquidazione del compenso spettante ad un professionista, nominato custode e amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro penale, e nel quale era già intervenuta la liquidazione, da parte della Corte d’appello di Catanzaro, del compenso nella misura di Euro 73.251,14, di cui Euro 60.149,00 per onorario, Euro 9.089,74 per indennità ed Euro 4.012,40 per spese, la medesima Corte d’appello, con decreto in data 22 aprile 2010, ha rigettato l’istanza di V.C. volta ad ottenere il pagamento della parte residua corrispondente all’importo richiesto per spese, non essendo stata prodotta la relativa documentazione;

che avverso questo provvedimento V.C. ha proposto ricorso per cassazione, depositato presso la Cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro il 25 maggio 2010, non notificato ad alcuno;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. , che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

RILEVATO IN DIRITTO che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Il ricorso è inammissibile perchè è stato proposto avverso un provvedimento nei confronti del quale era proponibile l’opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Si rileva, inoltre, che, anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare;

ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte.

L’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di volontaria giurisdizione, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, mediante deposito in Cancelleria. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile perchè non è stato notificato dalla parte ricorrente ad alcuno, non potendo, in considerazione del lasso di tempo trascorso tra la data di pubblicazione della richiamata sentenza (3 settembre 2009) e quella del deposito dell’impugnato provvedimento (22 aprile 2010) , disporsi la concessione di un termine per la proposizione del ricorso nelle forme del rito civile, come in altre fattispecie fatto dalla S.C. (v. ord. n. 14627 del 2010). Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che il ricorso non è stato notificato ad alcuno.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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