Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27882 del 20/12/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26437-2009 proposto da:

EQUITALIA CERIT SPA ***** – già Equitalia Get SpA – Agente della Riscossione per le province di Firenze, Massa Carrara e Lucca, nonchè per le province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Prato, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio degli avvocati PUOTI GIOVANNI e CUCCHI BRUNO, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 104/13/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 17.6.09, depositata il 24/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/l 1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione (rel. dr. D’Alessandro):

“La società in epigrafe, agente per la riscossione, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato ammissibile il ricorso proposto dalla contribuente contro intimazioni di pagamento del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2 in quanto non precedute da valida notifica.

L’intimato non si è costituito.

Il ricorso contiene un motivo.

Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c.) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

Con l’unico motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, assume che le intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 sarebbero impugnabili, in quanto non ricomprese nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 solo unitamente alle prodromiche cartelle di pagamento, ed a sostegno della sua tesi invoca il contenuto della sentenza delle sezioni unite n. 1455/93.

Il mezzo è infondato.

L’autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente – come la stessa ricorrente riconosce – dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.

Privo di qualsìasì supporto normativo appare invece l’assunto della ricorrente, secondo cui dette intimazioni sarebbero impugnabili solo unitamente alla prodromica cartella di pagamento.

Tale tesi, del tutto irragionevole nell’ipotesi in cui – come nella specie – si lamenti l’omessa notifica della cartella, non trova fondamento nella sentenza delle sezioni unite citata (1455/93), resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione nel vigore del D.P.R. n. 636 del 1972, nella quale nemmeno implicitamente è affermata la necessità che le intimazioni di pagamento sia impugnata unitamente alla cartella esattoriale”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa;

considerato che al rigetto del ricorso nulla consegue in ordine a spese, stante la mancata costituzione della controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472