Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27890 del 20/12/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12479-2010 proposto da:

COMUNE DI BOLZANO ***** in persona, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMIN1A 79, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI GIAMPIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUDICEANDREA BIANCA MARIA, giusta delega che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

URBS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7091/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del 17.2.2010, depositata il 24/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giampiero Placidi che aderisce alla relazione.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO che si riporta alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“E’ chiesta la correzione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., della sentenza di questa Corte n. 7091/2010, sul presupposto di esistenza di un errore materiale nell’ultimo paragrafo della pag. 7 della parte motiva, laddove essa ha statuito che “consegue l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale”.

il ricorrente sostiene che, invece, risulta dal tenore complessivo della sentenza evidente che la Corte avrebbe voluto (e dovuto) concludere in senso opposto, per il rigetto del ricorso principale e per il conseguente assorbimento dell’incidentale condizionato.

Sostiene ancora che l’errore è stato replicato nel dispositivo della sentenza. L’intimata non si è costituita.

In effetti è agevolmente verificabile dal tenore complessivo della sentenza l’esistenza dell’errore denunciato, giacchè, in modo chiaro e coerente con la ratio decidendi, nella medesima pag. 7 della motivazione trovasi previamente inserita la frase “il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato”. E in detta frase è da ritenere compendiato il tenore effettivo della decisione presa. Con la quale è d’altronde pienamente coerente la statuizione – altrimenti distonica – adottata in punto di spese processuali, che la sentenza ha posto a carico della società ricorrente.

Consegue che il ricorso per correzione, soggetto alle disposizioni di cui all’art. 380-bis c.p.c., può essere definito con pronunzia di accoglimento.

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi la sentenza suddetta nel senso che: (a) nell’ultimo paragrafo della pag. 7 della parte motiva, laddove è scritto “consegue l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale”, debbasi intendere, “consegue il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato”; (b) analogamente il dispositivo della sentenza detta, debbasi intendere nel senso del “rigetto del ricorso principale e dell’assorbimento del ricorso incidentale condizionato”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472