Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27958 del 21/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1415-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE SPA in persona del Presidente del C.d.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell’avvocato PERRONE LEONARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARDELLA GIANMARCO, con procura notarile del Not. Dr. MENDOLA SALVATORE in DOMODOSSOLA, rep. n. 9283 dell’11/01/2007;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2006 della COMM. TRIB. REG. di TORINO, depositata il 20/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Subalpina di Imprese Ferroviarie s.p.a. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di diniego di rimborso dell’Irap versata per gli anni 1999/2002 includendo nella base imponibile anche i contributi pubblici in conto esercizio finalizzati al ripianamento dei disavanzi – la C.T.R. Piemonte confermava la sentenza di primo grado che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi della contribuente.

2. Con un unico motivo la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza impugnata chiedendo a questo giudice di dire che i contributi pubblici in conto esercizio finalizzati al ripianamento dei disavanzi delle imprese di trasporto, benchè esclusi dalla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette ai sensi del D.L. n. 833 del 1986, art. 3 conv. in L. n. 18 del 1987, debbono concorrere alla base imponibile Irap ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3 senza che a ciò deroghi l’art. 11 bis del medesimo D.Lgs., dovendo tale ultima disposizione interpretarsi, per i periodi anteriori al 1 gennaio 2003, secondo il disposto del D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies come modificato dalla L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3.

La censura è manifestamente fondata, nei limiti e nei termini di cui alla decisione delle SU di questa Corte, secondo la quale il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies, (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002 (v. SU n. 21749 del 2009 e successive conformi).

3. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo. Essendo intervenute le sezioni unite di questa corte (con la sentenza sopra citata) in epoca successiva anche al deposito del controricorso in questa sede di legittimità, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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