Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27962 del 21/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18437-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 66/2006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 11/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

FATTO E DIRITTO

1. L’ Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di C.M. (che non ha resistito), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso Irap in relazione agli anni 1998/2000, la C.T.R. Emilia Romagna confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso introduttivo), evidenziando che il C. era un artigiano (elettricista) la cui attività era imperniata esclusivamente sulla sua persona.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano considerato che il C. doveva essere qualificato piccolo imprenditore e che pertanto doveva ritenersi in ogni caso sussistente il requisito della autonoma organizzazione e quindi il presupposto impositivo) è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale anche l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore può essere escluso dall’applicazione dell’imposta de qua qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, ricorrendo il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (v. SU nn. 12108 e 12111 del 2009 nonchè cass. nn. 21122 e n. 21123 del 2010).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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