Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28201 del 21/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

B.P.C., elettte dom.to in Roma alla via Alessandro Farnese n. 7, presso lo studio degli avv.ti Berliri Claudio e Alessandro Cogliati Dezza, dai quali è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 307/2006/34 depositata il 24/10/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 29/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. SEPE Ennio Attilio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da B.P.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 294/62/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle trattenute irpef operate sulla liquidazione della partecipazione al fondo integrativo Fondoenel. La CTR rilevava che “l’Ufficio non – aveva- dato prova di avere depositato copia dell’appello presso la CTP di Roma, obbligo che comporta l’inammissibilità dell’appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2”.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 29/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la falsa applicazione dell’art. 53 cit. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 laddove la CTR ha affermato la inammissibilità dell’appello, ritenendo sproporzionata la sanzione alla luce di una “interpretazione costituzionalmente orientata della norma”. La censura è infondata. La sanzione di inammissibilità espressamente prevista dall’art. 53 cit., ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, non consente una interpretazione adeguatrice della norma, nel senso prospettato dalla ricorrente, interpretazione che si risolverebbe in una abrogazione della norma medesima.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del B., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del B. delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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