Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28480 del 22/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

D.M. (C.F. *****), residente in Roma, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’Avvocato Bellini Gioulio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Archimede n. 138;

– ricorrente –

contro

ENASARCO – Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (C.F. *****), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. C.B., rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso dall’Avvocato Spallina Bartolo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazza Sallustio n. 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3139 della Corte di appello di Roma, depositata il 20 luglio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

R.G.N. 27102/10.

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone.

LA CORTE letto il ricorso proposto da D.M. per la cassazione della sentenza n. 3139 della Corte di appello di Roma, depositata il 20 luglio 2010, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che l’aveva condannato a rilasciare alla Fondazione E.N.A.S.R.C.O. un appartamento da lui illegittimamente occupato, originariamente locato a suo padre, avendo ritenuto il giudice di secondo grado la legittimazione passiva del convenuto in quanto detentore dell’immobile e la fondatezza della domanda, risultando dimostrato dalle prove testimoniali che l’originario conduttore del bene lo aveva abbandonato e si era trasferito in altra località;

letto il controricorso della Fondazione E.N.A.S.R.C.O.;

vista la relazione redatta, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere designato;

ritenuto che, tenuto conto dell’oggetto delle questioni controverse, non ricorrono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e che, pertanto, appare opportuno che esso sia discusso in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo affinchè sia trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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