Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28485 del 22/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

M.D., residente in *****, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Polito Giuseppe, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato C. Bucci in Roma, viale Giulio Cesare n. 78;

– ricorrente –

contro

Artelegno s.r.l., con sede in *****, in persona del legale rappresentante sig. A.G., rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dall’Avvocato Taranto Giuseppe, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Giulio Celebrano in Roma, via A. Chinotto n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3349 della Corte di appello di Roma, depositata il 2 settembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Patrone Ignazio.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

letto il ricorso proposto da M.D. per la cassazione della sentenza n. 3349 del 2 settembre 2010, notificata il 4 febbraio 2011, con cui la Corte di appello di Roma aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare alla società Artelegno la somma di L. 5.554.939 a titolo di saldo di fornitura e posa in opera di materiali eseguite nel marzo del 1991, avendo il giudice di secondo grado dichiarato l’opponente decaduto dal diritto di garanzia per i difetti dell’opera, per avere il committente inoltrato la relativa denuncia soltanto con le lettere del 19 novembre e del 3 dicembre 1991, oltre il termine di sessanta giorni dalla consegna previsto dall’art. 1667 cod. civ.;

letto il controricorso della s.r.l. Artelegno;

vista la relazione redatta, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere designato;

ritenuto che, tenuto conto dell’oggetto delle questioni controverse, non ricorrono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e che, pertanto, appare opportuno che esso sia discusso in pubblica udienza.

P.T.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo affinchè sia trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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