Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28560 del 23/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25404-2010 proposto da:

R.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato PRIMICERJ UGO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAUZZINO ANTONIO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA CASA DI CURA PRIVATA SAN FRANCESCO DI MARCELLO GIOVANNI SAS, FALLIMENTO D.M.R., SERVICE&BUSINES INTERNATIONAL SRL, R.S., I.P., FALLIMENTO VILLA DEL PINO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 61/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI dell’1/07/09, depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito l’Avvocato Rauzzino Antonio difensore del ricorrente che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “In tema di sospensione dei termini feriali, poichè le cause civili in materia di opposizione alla dichiarazione di fallimento sono suscettibili di trattazione anche durante il periodo feriale, la sospensione resta inoperante anche riguardo al termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado d’appello, in quanto non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio (Sez. U, Ordinanza n. 2636 del 08/02/2006).

Pertanto il ricorso proposto in data 11.10.2010 da R.M. nei confronti della sentenza depositata il 15.7.2009 con la quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato il suo reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione pronunciata dal Tribunale di Napoli, deve essere dichiarato inammissibile per tardività.

Il ricorso, quindi, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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