Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28562 del 23/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1016-2011 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ODDONE ANNAROSA;

– ricorrente –

contro

QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO;

avverso l’ordinanza n. 5/11 del QUESTORE DELLA PROVINCIA di TORINO, depositata il 05/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- O.E. ha proposto ricorso per cassazione – in proprio, senza assistenza di avvocato cassazionista – contro il provvedimento con il quale il Questore di Torino ha ordinato il suo allontanamento dal territorio dello Stato entro cinque giorni.

2.- Il ricorso appare manifestamente inammissibile perchè non notificato ad alcuno, oltre ad essere stato proposto dalla parte personalmente e contro provvedimento amministrativo non impugnabile per cassazione.

Il ricorso, quindi, può essere deciso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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