Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28755 del 23/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22245-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA *****, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresentata e difende, giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– corrente –

contro

A.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7527/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 27/10/2008, depositata il 16/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 25/11/2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza depositata il 16 settembre 2009, la Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso tra A.M.C. e la s.p.a. Poste Italiane dal 1 luglio al 30 settembre 1999, sul presupposto che il termine fosse stato giustificato, ai sensi dell’art 8 del C.C.N.L. del 1994, come integrato con l’accordo nazionale 25 settembre 1997, con le “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa del progressivo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, notificato il 14-16 settembre 2010, la società Poste Italiana, affidandolo a due motivi.

L’intimata non si è costituita.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

La società lamenta infatti che nonostante avesse dedotto e documentato in appello che il contratto di lavoro tra le parti era stato stipulato, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994, con la diversa causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza delle assenze per ferie del personale nel periodo luglio settembre 1999", la Corte non aveva preso in alcun modo in esame tale obiezione.

La deduzione risulta fondata dall’esame degli atti prodotti e riprodotti in questa sede.

Il primo motivo di ricorso appare pertanto chiaramente fondato, con assorbimento dell’esame del secondo, relativo alla pretesa inammissibilità della domanda iniziale della A. per intervenuta tacita risoluzione consensuale del contratto di lavoro.” Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Condividendo il contenuto e le conclusioni della relazione, il Collegio accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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