Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28760 del 23/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 210-2011 proposto da:

F.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’Avvocato VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato LALLI CLAUDIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17516/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 10/06/2010, depositata il 26/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 25 novembre 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 21-22 dicembre 2010 F.M. chiede la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa questa sezione della Corte di cassazione nella sentenza depositata il 26 luglio 2010, laddove, rigettando il ricorso per cassazione di Poste Italiane s.p.a. nei confronti della F. e di altri litisconsorti, nel liquidare gli onorari dei tre resistenti difesisi individualmente, aveva erroneamente indicato in Euro 200,00 quelli della ricorrente invece che in Euro 2.000,00 come stabilito per gli altri due.

La società, regolarmente intimata, non si è costituita in questa sede.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte è evidentemente incorsa nell’occasione in un errore materiale, dovuto probabilmente ad un errore di dattilografia, in quanto non è dato rinvenire nella sentenza da correggere alcun elemento o argomentazione che giustifichino una diversità di trattamento, quanto agli onorari da liquidare, della F. rispetto ai litisconsorti L.C. e C..

Si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, procedendo pertanto alla correzione della sentenza indicata, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte corregge la sentenza di questa sezione del 26 luglio 2010 n. 17516, sostituendo nel dispositivo l’importo di Euro 2.000,00 a quello di Euro 200,00, per errore indicato come liquidato per gli onorari di F.M.; manda alla cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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