Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29024 del 27/12/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Dotta Marco del foro di Torino (Studio In Via XX Settembre n. 17) per procura a margine del ricorso, con richiesta di comunicazioni ex art.

135 disp. att. c.p.c.;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L.G. Faravelli n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Maresca Arturo, Roberto Romei e Franco Raimondo Boccia, che la rappresentano e difendono per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 365/10 del 13.04.2010/7.06.2010 nella causa iscritta al n. 1200 R.G.

dell’anno 2009.

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis in data 5.12.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 28.10.2011 del Cons. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gene. Dott. BASILE Tommaso che non ha mosso alcuna osservazione all’anzidetta relazione.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 365 del 2010, nel confermare la decisione di primo grado del Tribunale della stessa città, ha ribadito la sussistenza degli addebiti mossi dalla TELECOM ITALIA S.p.A. al dipendente A.A. e ritenuti idonei a giustificare il licenziamento intimato il 27.06.2006, e ciò sulla base delle dichiarazioni dei testi L.P. e F..

L’ A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste la Telecom Italia con controricorso.

2. Il ricorrente ribadisce le difese già svolte in sede di merito e contesta la valutazione del materiale probatorio come effettuata dal giudice di appello circa la sussistenza degli addebiti relativi ad asserite e non provate proposte oscene, che l’ A. avrebbe rivolto ad una addetta alle pulizie.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto il ricorrente si è limitato a prospettare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie (in particolare quelle testimoniali) e degli elementi di fatto, che hanno portato i giudici di merito a ritenere giustificato il licenziamento, tenuto conto del comportamento del ricorrente integrante violazione degli obblighi elementari posti alla base del rapporto di lavoro e manifestamente contrari all’etica del comune vivere civile, tali quindi da essere sanzionati con la misura del licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c..

Sotto tale profilo correttamente il giudice di appello ha ritenuto priva di decisivo rilievo la doglianza, ribadita con il secondo motivo del ricorso per cassazione, circa la violazione dell’art. 48 del vigente CCNL del settore in relazione alla mancata previsione della fattispecie contestata.

3. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472