Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29033 del 27/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1047-2011 proposto da:

GIUNIO MASSA, quale procuratore di M.A., elettivamente domiciliato in Roma VIA VALDALA 10, presso e nello studio dell’Avv.to DELL’ERBA FRANCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11310/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 23/03/2010, depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI.

FATTO E DIRITTO

rilevato che M.A. ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 11310/2010 con la quale è stata liquidata a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio la somma di Euro 4.250,00 mentre applicando il parametro di Euro 1.000,00 per anno per un ritardo di cinque anni e nove mesi avrebbe dovuto essere liquidata la somma di Euro 5.750,00;

rilevato che è stata depositata e notificata relazione ex art. 380 bis c.p.c.”.

ritenuto che la liquidazione dell’equa riparazione di cui si tratta non è frutto di un errore di calcolo ma il risultato di una valutazione equitativa e che pertanto non è censurabile con l’istanza di errore materiale.

P.Q.M.

la Corte rigetta l’istanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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