Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29035 del 27/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4567-2011 proposto da:

ABBATE FERDINANDO EMILIO, in qualità di rappresentante e difensore dei Sig.ri P.F., B.M.C., PI.

R., elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANDREA DORIA, 48 presso il proprio studio;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 25973/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 27/10/09, depositata il 11/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’Avvocato RODA RANIERI per delega dell’Avv.to ABBATE, che insiste sull’istanza di errore materiale;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

rilevato che P.F. e le altre parti in epigrafe indicate hanno presentato istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 25973/2009 con la quale è stata liquidata a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio la somma di Euro 3.400,00 mentre applicando il parametro di Euro 1.000,00 per anno, come affermato in sentenza, per un ritardo di quattro anni e 4 mesi, accertato dalla stessa sentenza, avrebbe dovuto essere liquidata la somma di Euro 4.400,00;

rilevato che è stata depositata e notificata relazione ex art. 380 bis c.p.c.”.

ritenuto che la liquidazione dell’equa riparazione di cui si tratta è effettivamente frutto di un errore di calcolo e che pertanto deve essere corretta.

P.Q.M.

la Corte dispone procedersi alla correzione della sentenza n. 25973/2009 nel senso che nella motivazione e nel dispositivo al posto della somma di Euro 3.400,00, a titolo di indennizzo, deve essere indicata la somma di Euro 4.400,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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