LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ***** in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M.S. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 373/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 13.5.09, depositata il 21/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Clementina Pulli (per delega avv. Alessandro Riccio) che prende atto della rinuncia della controparte non notificata e si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA il quale prende atto della rinuncia e conclude per l’inammissibilità
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova, confermando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da B.M.S. nei confronti dell’Inps per la riliquidazione della pensione in godimento, ottenuta cumulando la contribuzione versata presso l’Inpdai con quella versata in precedenza presso il Fondo Elettrici, affermando che l’Inps (successore dell’Inpdai) aveva illegittimamente applicato il limite soggettivo rappresentato dalla misura massima della pensione dovuta al soggetto che disponesse della sola contribuzione Inpdai; Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso; la parte privata resiste con controricorso; Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso; Letta la rinuncia effettuata dal B. agli effetti della sentenza del Tribunale di Chiavari, confermata in grado d’appello;
Ritenuto che la rinuncia è rituale e che l’Inps nulla ha opposto, per cui deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011