Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29299 del 28/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA ***** in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARMINJON 5, rappresentata e difesa dagli avvocati GUIDETTI GIORGIO, STEFANO GUIDETTI, GUIDETTI CLAUDIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO BORGHI GEOM. LORENZO COSTRUZIONI SRL ***** in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEOVERE FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato MACCALLINI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROCCO SERGIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G. 7306/09 del TRIBUNALE di MODENA del 4.6.2010, depositato l’11/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Guidetti che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto del 4 – 11.6.2010 il Tribunale di Modena rigettò il ricorso L. Fall., ex art. 98 proposto dalla Cassa Edili ed Affini della Provincia di Modena nei confronti del Fallimento Borghi geom.

Lorenzo Costruzioni srl e diretto all’ammissione al passivo, con il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 1, del proprio credito di Euro 1.804,22;

a sostegno del decisum il Tribunale, richiamata la distinzione tra accantonamenti e contributi e le conseguenze che ne discendono, ai fini del riconoscimento del privilegio, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 26324/2006), rilevò che la somma indicata era stata solo genericamente richiesta, posto che il conteggio allegato alla domanda di ammissione al passivo era di provenienza unilaterale, privo di ulteriori riscontri documentali circa l’effettiva sussistenza dell’arretrato in questione e contenente numerose voci a titolo di contributo, nonchè non meglio specificate abbreviazioni che consentissero di comprendere se fossero riferite ad accantonamenti ovvero a contributi;

avverso l’anzidetto decreto la Cassa Edili ed Affini della Provincia di Modena ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo;

l’intimato Fallimento Borghi geom. Lorenzo Costruzioni srl ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria della ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con l’unico motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, la ricorrente assume di avere fornito, producendo le denunce dei dipendenti inviate all’impresa e redigendo una distinta dei vari crediti, la prova del credito;

3.1 il motivo è manifestamente infondato perchè, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non riproduce il contenuto delle denunce che sarebbero state dimesse, cosicchè il preteso diritto viene ad essere rivendicato soltanto sulla base di un conteggio di parte, come tale privo di valenza probatoria;

nè, sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, vengono indicati i vizi logici in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

4. in definitiva il ricorso va rigettato, le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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