Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.29331 del 28/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F. (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Tassone Vito, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. AMODIO Fernando, in Roma, alla v. Cipriano Facchinetti, n. 72/5;

– ricorrente –

contro

MA.FR. (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Catricalà Domenico e presso il suo studio, in Roma, alla v. Tangorra, n. 12 (int. 13), elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

e B.G. (C.F.: *****) e P.C.

(C.F.: *****);

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 161 del 2009, depositata il 7 febbraio 2009 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

FATTO E DIRITTO

A seguito della proposizione di due distinti ricorsi possessori da parte del sig. M.F. nei confronti di B.G., P.C. e di Ma.Fr., il Pretore di Chiaravalle Centrale, con sentenza n. 64 del 1998, dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuta transazione.

Interposto appello da parte del M.F., nella resistenza di tutti gli appellati, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 161 del 2009 (depositata il 7 febbraio 2009), a dichiarava l’infondatezza della querela di falso proposta dal M., rigettava il gravame nonchè la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata da B.G. e P.C., confermando l’impugnata sentenza e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

Con ricorso (notificato il 24 marzo 2010 e depositato il 12 aprile successivo) M.F. ha impugnato per cassazione la suddetta sentenza del Tribunale di Catanzaro (non notificata), formulando cinque motivi, avverso il quale ha resistito, con controricorso, il solo intimato Ma.Fr..

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’omessa motivazione sulla rilevata nullità del verbale di inizio delle operazioni peritali del 2 luglio 1986 della presunta transazione del 2 luglio 1986, della relazione del c.t.u., della sentenza di primo e secondo grado in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, vertente su un punto controverso e decisivo per il giudizio in violazione dell’art. 194 c.p.c. e dell’art. 90 disp. att. c.p.c.. A conclusione dello svolgimento della doglianza risulta riportata la seguente considerazione: “ne consegue che l’aver omesso di valutare ed accogliere l’eccepita violazione del contraddittorio di cui sopra, ha inficiato di nullità la sentenza di primo e secondo grado de quibus. Pertanto devono essere cassate entrambe in quanto il vizio insanabile ed inficiante permane”.

Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato il vizio di contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con evidente violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1965 c.c. In esito a tale complesso motivo il M. ha indicato una serie di prospettazioni sui presupposti per l’operatività della cessazione della materia del contendere e proprie considerazioni sulle argomentazioni da valutare in relazione all’assunta querela di falso.

Con il terzo motivo il M. ha denunciato la violazione dell’art. 1965 c.c. con omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con il quarto motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (omettendo, peraltro, l’indicazione delle pagine dello stesso ricorso in cui sarebbe stato sviluppato l’omesso esame dei motivi proposti in sede di appello). Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con conseguente violazione dell’irrinunciabile principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e della violazione della valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.).

Ritiene il collegio che sussistono, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento a tutti i motivi proposti, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 7 febbraio 2009: cfr. Cass. n. 26364/2009 e Cass. n. 6212/2010).

Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che il ricorrente si sia attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riferimento al primo motivo implicante la simultanea deduzione dell’omessa motivazione sulle eccepite nullità e della supposta violazione dell’art. 194 c.p.c. e dell’art. 90 disp. att. c.p.c., il ricorrente, oltre ad aver omesso di provvedere ad una chiara e specifica indicazione del fatto controverso in ordine al quale ha assunto la mancanza di motivazione, ha concluso lo sviluppo del motivo con l’indicazione di un quesito assolutamente generico e meramente assertivo (ponente riferimento, in modo apodittico, all’omessa valutazione dell’eccepita violazione del contraddittorio), la cui formulazione non risulta certamente idonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v., tra le tante, Cass. n. 7197/2009);

– con riguardo al secondo motivo, anch’esso rivolto alla contemporanea prospettazione di un vizio motivazionale e della supposta richiamata violazione di legge, oltre a difettare dell’indicazione di uno specifico quesito di diritto riferibile a quest’ultima violazione, occorre rilevare che, dopo la diffusa esposizione della doglianza, non si evince alcuna appropriata sintesi dello stesso vizio logico prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, della prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta deficienza motivazionale si sarebbe dovuta ritenere inidonea a supportare la decisione (ponendosi riguardo, in modo argomentativo e senza alcuna rappresentazione sintetica e tale da concentrare le riflessioni svolte, sulle supposte considerazioni logiche da valorizzare, senza, però, correlarle, in termini opportunamente specifici e riepilogativi, alla ritenuta contraddittorietà della motivazione posta a fondamento sentenza impugnata);

con riferimento al terzo motivo, anch’esso relativo alla simultanea prospettazione della supposta violazione dell’art. 1965 c.c. e dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, oltre a mancare l’illustrazione di un apposito quesito di diritto riferibile alla richiamata violazione di legge, in ordine al denunciato difetto di motivazione, non si evince alcuna appropriata sintesi del vizio logico prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione della sentenza impugnata sia stata omessa, così come difetta la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta deficienza motivazionale si dovrebbe ritenere inidonea a supportare la decisione;

con riguardo al quarto motivo, relativo ad un ulteriore supposta omessa motivazione, manca, nei termini precedentemente precisati, l’illustrazione della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe carente od omessa;

in ordine al quinto ed ultimo motivo, anch’esso relativo alla contemporanea deduzione di un vizio motivazionale e di una duplice supposta violazione di legge, oltre a mancare l’indicazione concreta del quesito di diritto riferibile a queste ultime, difetta, altresì, all’esito del complessivo svolgimento della doglianza, l’illustrazione del necessario riepilogo dello stesso vizio logico prospettato, così come manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro di sintesi, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione della sentenza impugnata sia stata omessa, oltre a difettare l’evidenziazione delle ragioni, in termini sufficientemente specifici, per le quali la supposta deficienza motivazionale si dovrebbe ritenere inidonea a confortare la sentenza.

In definitiva, per le esposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che si liquidano come in dispositivo. In virtù della mancata costituzione degli altri due intimati non bisogna adottare alcuna ulteriore statuizione sulla regolamentazione delle spese attinenti al rapporto processuale tra il M. ed il B. G. e la P.C..

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente M.F., delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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