LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’Avvocato SOPRANO ENRICO, rappresentato e difeso dall’Avvocato POLITO ANNA, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA POLIS S.P.A. (già GEST LINE S.P.A. – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE DI AVELLINO, BENEVENTO, BOLOGNA, CAMPOBASSO, CASERTA, ISERNIA, NAPOLI, PADOVA, ROVIGO, SALERNO E VENEZIA, con sede legale in *****), in persona del Responsabile dell’Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato GIUSEPPE MARIA MONDA, giusta procura ad litem in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4904/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI del 03/04/2009, depositata il 20/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 11 ottobre 2011 e stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione agli atti esecutivi proposta da A. M. contro la s.p.a. Equitalia Polis, avverso il pignoramento e l’avviso di vendita di due immobili di proprietà dell’opponente.
A fondamento dell’opposizione, promossa prima dell’emissione del decreto di trasferimento, l’opponente aveva eccepito la nullità della notificazione dell’avviso di vendita di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 78 – notificazione avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. – poichè il luogo in cui l’ufficiale giudiziario aveva tentato la consegna dell’atto, dichiarando irreperibile il destinatario, non corrispondeva a quello della sua residenza.
Il Tribunale ha motivato la sua decisione in base al principio di cui alla sentenza 19 agosto 2003 n. 12122 di questa Corte, per cui è inammissibile l’impugnazione di un atto dell’esecuzione con la quale si lamenti la mera violazione del contraddittorio senza indicare le ragioni per cui la violazione avrebbe comportato l’ingiustizia del processo. Ha soggiunto che dalla documentazione in atti risulta che l’opponente ha ricevuto la notificazione dell’avviso di vendita il 14.11.2006 a mezzo del servizio postale e lo stesso destinatario ha sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata.
Il soccombente propone tre motivi di ricorso per cassazione, a cui resiste l’intimata con controricorso.
2.- I tre motivi – che tutti denunciano violazione di legge – debbono essere dichiarati inammissibili (prima ancora che manifestamente infondati, in base al principio giurisprudenziale enunciato dalla sentenza impugnata: cfr., oltre a Cass, Civ. Sez. 3, 19 agosto 2003 n. 12122, Cass. Civ. Sez. 3, 5 marzo 2009 n. 5341 e 20 novembre 2009 n. 24532), per l’inadeguata formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., che risultano generici ed astratti.
Si ricorda che i quesiti di diritto debbono contenere l’enunciazione della fattispecie da decidere; il principio che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello e quello diverso che si vorrebbe venisse formulato in sua vece, sì da consentire alla Corte di cassazione di formulare con la sua decisione un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello in esame (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).
Le proposizioni qui enunciate come quesiti di diritto non rivestono tali requisiti, limitandosi ad affermare assiomaticamente i principi affermati dal ricorrente.
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011