Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29469 del 28/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.O. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANT’ORSOLA 8, presso lo studio dell’avvocato TENTORI MONTALTO PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato TENTORI MONTALTO STEFANO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGLIO MANLIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del 27/11/08, depositata il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Nel febbraio 1998 F.M. ha proposto al Pretore di Perugia ricorso ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., chiedendo che venisse ingiunto ai Condomini di recidere le radici di due cipressi situati nella proprietà condominiale, che avevano gravemente danneggiato il locale adibito a garage-laboratorio di sua proprietà, provocando il sollevamento della pavimentazione e lesioni nelle pareti.

Il Pretore ha disposto che gli alberi venissero abbattuti, previo conseguimento delle autorizzazioni amministrative. L’autorizzazione è stata in un primo tempo negata e concessa solo nel maggio 1998, allorchè i due alberi sono stati abbattuti.

Nel frattempo il F. ha iniziato la causa di merito, chiedendo la condanna dei condomini al risarcimento dei danni.

I convenuti, ed il particolare il condomino M.O., hanno resistito alla domanda, affermando che la mancata autorizzazione comunale all’abbattimento li esimeva da ogni responsabilità, interrompendo il nesso causale fra la loro proprietà e i danni.

Il Tribunale ha rigettato la domanda attrice, facendo propria la suddetta difesa.

La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha invece condannato i condomini al risarcimento, nell’importo di Euro 3.424,19, tenuto conto della detrazione corrispondente alla quota condominiale facente capo al F..

Il M. propone un motivo di ricorso per cassazione.

Resiste il F. con controricorso.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2051 cod. civ., lamentando che la Corte di appello abbia addebitato la responsabilità al Condominio a titolo oggettivo e senza tenere conto della sua assenza di colpa; che abbia comunque trascurato di considerare che il divieto comunale di abbattimento delle piante aveva interrotto il nesso causale fra l’illecito e il danno.

3.- Il motivo è inammissibile sotto più di un profilo.

3.1.- In primo luogo la responsabilità per il danno da cose in custodia di cui all’art. 2051 cod. civ. è effettivamente imputabile a titolo oggettivo, a prescindere dalla colpa del custode (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. 3, 19 maggio 2011 n. 11016); sicchè la censura in diritto è manifestamente infondata.

Il ricorso potrebbe essere preso in esame solo per quanto concerne il problema della sussistenza del nesso causale fra la crescita delle piante ed il danno. Ma il relativo accertamento attiene ad una valutazione in fatto ed è suscettibile di censura in sede di legittimità solo sotto il profilo dei vizi di motivazione: vizi che nella specie non sono stati neppure denunciati dal ricorrente e non sussistono, in quanto la Corte di appello ha correttamente e logicamente motivato la sua soluzione.

In secondo luogo il motivo, come anche il quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., sono inammissibili perchè non congruenti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha osservato che per andare esenti da responsabilità “i convenuti avrebbero dovuto dare la prova, che in atti non c’è, che non sarebbe stato per loro possibile accorgersi del pericolo costituito dai cipressi di loro proprietà ed attivarsi con la necessaria diligenza, tenendo conto dei tempi non brevi…..per ottenere l’autorizzazione amministrativa ed evitare così il danno cagionato all’attore”.

La Corte ha sottolineato, cioè, che l’interruzione del nesso causale deve riguardare il rapporto fra la cosa ed il danno (nella specie, fra la crescita dei cipressi e delle relative radici e le lesioni arrecate all’immobile); non attiene agli eventi che abbiano impedito di adottare i rimedi diretti ad eliminare il danno, una volta che si sia verificato.

I Condomini sono stati ritenuti responsabili per non essere tempestivamente intervenuti, con il taglio delle radici o con l’abbattimento delle piante, prima che si producessero le lesioni nella proprietà del F. ed in modo da impedire che esse si verificassero: in questa fase sarebbe stata rilevante l’eventuale sopravvenienza di un ostacolo insuperabile all’intervento.

Dopo l’evidenziarsi delle lesioni ed a fronte della domanda risarcitoria, l’impossibilità di adottare subito i rimedi del caso è irrilevante; salvo che in ipotesi in ordine all’eventuale aggravamento del danno iniziale: questione non proposta in questa sede.

5.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con provvedimento in Camera di consiglio”. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti. – Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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